Minaccia o estorsione

L’estorsione è quella condotta tramite la quale, utilizzando violenza o minaccia, una persona costringe un’altra a fare o non fare qualcosa per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto a scapito dell’altrui danno.

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— Cosa significa minaccia

La minaccia è un atteggiamento intimidatorio volto a far temere alla vittima, implicitamente o esplicitamente, l’avverarsi di un evento dannoso verso la sua integrità fisica, il suo patrimonio, o ai danni di una persona a lei vicina.

Il pericolo prospettato deve essere serio, rilevante e diretto alla salute o alla privacy della vittima, tale da scatenare uno stato di preoccupazione e ansia nella persona che riceve la minaccia.

— Dove avviene la minaccia

I messaggi intimidatori ricevuti tramite Social Network o app di messaggistica come Whatsapp sono perseguibili tanto quanto quelli ricevuti verbalmente di persona o per telefono.

Tuttavia, non tutte le frasi di stampo intimidatorio acquistano rilevanza penale: la sanzione scatta quando il male prospettato è in grado di incutere timore e ledere la libertà psichica o morale di chi riceve la minaccia. L’evento deve essere, inoltre, effettivamente realizzabile e verosimile.

Minacciare di adire le vie legali, invece, non è reato se il fine è di tutelare un proprio diritto relativo alla contestazione.

Frasi come “te la farò pagare” e “ti sistemo io” sono considerabili vere e proprie minacce mentre altre come “devi morire” e “ti resta ancora poco” possono integrare il reato di minaccia solo nel caso in cui si accerti l’effettiva intenzione dell’autore di cagionare la morte della persona cui si rivolgeva.

Ad ogni modo, una minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza, delle condizioni dell'autore e dell'effetto sulla vittima.

— Quando diventa estorsione o sextortion

L’estorsione è quella condotta tramite la quale, utilizzando violenza o minaccia, una persona costringe un’altra a fare o non fare qualcosa per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto a scapito dell’altrui danno. Il profitto che l’aggressore ricerca non ha necessariamente rilevanza economica o patrimoniale ma può anche trattarsi di un diverso vantaggio. Il danno prospettato alla vittima, invece, deve essere di natura patrimoniale.

Diventa sextortion, invece, quando l'estorsione ai danni di una persona avviene dietro minaccia di rendere pubblici contenuti personali compromettenti di natura sessuale (messaggi, foto o video espliciti). Sono raggruppati quindi una serie di comportamenti, a mezzo internet, non volti solamente ad umiliare e offendere la vittima ma anche, solitamente, ad ottenere denaro, favori sessuali o materiale pornografico.

— Quali sono le pene

Il Codice Penale, all’articolo 612, punisce chi effettua una minaccia con una multa fino a 1032 euro. Una minaccia ricevuta online è aggravata se l’autore si nasconde nell’anonimato, quindi quando sono assenti gli elementi che ne consentano il riconoscimento. In questi casi la pena è la reclusione fino a un anno.

Il reato di minaccia è, per regola generale, procedibile a querela di parte, che può essere sporta presso le forze dell’ordine con un termine di 90 giorni.

Il Codice Penale, all’articolo 629, punisce chi mette in atto un’estorsione con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1000 a 4000 euro. In caso di circostanze aggravanti. la pena è la reclusione da sette a venti anni e la multa da 5000 a 15000 euro.

L’estorsione è un reato procedibile d’ufficio, pertanto chiunque può fare una segnalazione alle autorità, anche una persona diversa dalla vittima, senza limiti di tempo.

Nel nostro ordinamento non è presente nello specifico la fattispecie di sextortion e la normativa che copre il reato di estorsione non sempre risulta adeguata a tutte le situazioni. Infatti, Il danno cui fa riferimento la normativa è esclusivamente di natura patrimoniale quindi l’articolo non si applicherebbe in caso l’estorsore richieda ulteriore materiale intimo o prestazioni sessuali. In queste ipotesi è stato però ritenuto applicabile il reato di violenza sessuale tentata. In generale, oltre all’articolo 629, il Ministero di Grazia e Giustizia considera delineabili, a seconda della situazione, un insieme di condotte illecite che possono essere contestate a chi pratica sextortion: diffamazione (art. 595 c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615 c.p.), pubblicazioni oscene (art. 529 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e minaccia (art 612 c.p.).

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Il cyber-stalking è una forma di persecuzione messa in atto tramite l’uso di internet o altri mezzi elettronici al fine di molestare e perseguitare una vittima prescelta. Si realizza attraverso l'invio di messaggi privati o mediante diffusione di commenti o post riguardanti la vittima. Si configura laddove ingeneri nella vittima uno stato di paura e ansia tale da compromettere il normale svolgimento dlele attività quotidiane o la induca a modificare le proprie abitudini di vita.

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